Assemblea martedì 12 febbraio

Martedì 12 febbraio 2008

Assemblea con Avvocati:   Sala comunale  – Via Curiel, 23 – Corsico

ore: 18.00 – 19.30

Chi l’assemblea non la fa’ a Roma o a casa vuole anda’

MOTIVI e TEMPI per iniziare subito un tentativo obbligatorio di conciliazione e poi una causa per contestare la parte normativa sui trasferimenti differiti a settembre 2008 per inefficacia relativa . Non contestiamo tutto l’accordo , non il suo allegato economico.

A seguito della firma dell’accordo sindacale i lavoratori possono avere 3 scelte:

1) impugnare giudizialmente l’accordo in prevenzione (a monte) in questione ancor prima che lo stesso produca i suoi effetti che decorrerebbero da settembre 2008. Il giudizio avrebbe lo scopo di accertare in via preventiva l’illegittimità parziale dell’accordo sindacale ed in particolare la mancanza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 c.c.. Tale giudizio potrebbe essere azionato esclusivamente da quei lavoratori che sulla base delle indicazioni previste dall’accordo sarebbero con tutta probabilità oggetto del trasferimento. In particolare ai fini della proponibilità di una simile azione occorre la sussistenza dei seguenti requisiti previsti dalla legge per fondare “l’interesse ad agire”:
- accertabilità che il contenuto del contratto contenga una chiara e precisa violazione di norme di legge (ed in particolare dell’art. 2103 c.c.- non esistendo COMPROVATE ragioni / esigenze tecnico/organizzative/produttive);
- una chiara e precisa individuazione per aree e/o settori e/o reparti dei nominativi dei lavoratori potenzialmente oggetto del futuro trasferimento, che sulla base di quelle ragioni verranno trasferti
Vale la pena precisare che l’impugnazione dell’accordo riguarderebbe solo quelle parti normative che riguardano la motivazione adotta dalla società per giustificare il trasferimento e non anche gli aspetti economici previsti dall’accordo stesso ed in particolare dall’Allegato.
L’instaurazione del presente giudizio deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.. Trascorsi 60 giorni dall’invio di tale comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro ed alla Società, si può depositare il ricorso avanti il Tribunale del lavoro. I tempi di tale giudizio sarebbero di circa 10 mesi dal deposito del ricorso.La ragione di tale ricorso è quella di tentare di sottoporre all’attenzione del giudice l’illegittimità del trasferimento prima che lo stesso produca suoi effetti nefasti. Accertata l’illegittimità delle motivazioni adotte dalla società, i lavoratori non potranno più essere trasferiti sulla base delle ragioni suddette.

Iniziando ai primi di marzo : ai primi di maggio ci può essere il tentativo obbligatorio di conciliazione e già si vedranno le intenzioni di WIND
a) non si presenta , b) tenterà un dialogo conciliatorio = vera trattativa di conciliazione personalizzata coi lavoratori altrimenti a maggio si inizia la causa e si arriverà con varie udienze a Marzo 2009 ( le ultime udienze potrebbero svolgersi mentre siamo a Roma, con 3 mesi di trasferta completa.)

2) ove non si procedesse come sopra, i lavoratori possono in ogni caso impugnare il trasferimento nel momento in cui venga comunicato formalmente ai singoli soggetti (tale comunicazione deve pervenire a ciascun lavoratore almeno 20 giorni prima del trasferimento). A settembre.

Al riguardo si configurano 2 rimedi (non alternativi ma complementari):

a) il primo è rappresentato dal ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per evitare che i lavoratori, in attesa che venga accertata giudizialmente l’illegittimità del trasferimento, siano costretti ad andare a Roma. Ai fini dell’ammissibilità di tale giudizio occorre che il diritto che si vuol far valere (che in questo caso è rappresentato dal diritto del lavoratore a mantenere la propria sede di lavoro a fronte di un provvedimento aziendale privo dei requisiti di legge) sia minacciato da un pregiudizio grave ed irreparabile. In tale contesto, rileveranno pertanto SOLO le particolari situazioni personali dei singoli lavoratori : n. figli a carico ed età, parenti invaldi a carico- L. 104 – etcc..
Tale giudizio per l’entità e per la complessità dei temi oggetto del giudizio rischierebbe comunque di non “bloccare” i trasferimenti prima che gli stessi siano diventati esecutivi.

b) Il secondo è rappresentato dal giudizio ordinario che dovrà in ogni caso essere proposto una volta esperito il giudizio d’urgenza oppure a prescindere dallo stesso. Tale giudizio è volto ad accertare l’illegittimità del trasferimento per la mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2103 c.c (esigenze tecnico/organizzative/produttive). Il ricorso in questione deve, come quello di cui al precedente punto 1), preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c., conseguentemente occorrerà attendere 60 giorni prima di depositare il ricorso avanti il tribunale del lavoro. I tempi di tale giudizio sarebbero di circa 10 mesi dal deposito del ricorso.

Si deve,comunque, ricordare che una volta disposto il trasferimento ed in attesa dell’esito del giudizio, i lavoratori saranno costretti ad andare a Roma.

Iniziando ai primi di ottobre : ai primi di dicembre ci può essere tentativo obbligatorio di conciliazione e si arriverà con varie udienze a ottobre 2009 ma i lavoratori saranno costretti ad andare a Roma e devono seguire le udienze a Milano spostandosi da Roma con costi propri.
Ecco perché è meglio iniziare subito a marzo – si guadagnano 7 o 8 mesi

DUBBI : 1) molti lavoratori pensano perché mi devo esporre col mio nome con l’Azienda , può contestarmi , può trasferirmi a condizioni peggiori , può incentivarmi a dimissioni forzate o cacciarmi via
NO una contestazione o clausole vessatorie a singoli sono contestabili .
La causa avrà come unica possibilità l’effetto indiretto di rivedere il perimetro

2) molti lavoratori pensano di fare una trattativa individuale con l’Azienda NON E’ VERO
Sia chi per motivi personali – famigliari attenda “incentivi” per dimissioni e / o prepensionamenti, sia chi in ultima spiaggia, pensa di stabilire condizioni migliori a livello singolo, per 1 trasferimento forzoso che deve obbligatoriamente accettare (dopo aver esperito tutti i tentativi andati a vuoto per cercare 1 lavoro) , otterrà meno che con una azione collettiva.

3) molti lavoratori pensano di spuntare condizioni migliori con 1 tavolo sindacale : è vero solo se l’azienda è stimolata da 1 azione o causa collettiva

Per contestare i trasferimenti si punta sulle seguenti cose :
- accordo illegittimo perché le OO SS nazionali non avevano il mandato – vedi diffida di 172 persone
- le procedure di raffreddamento (iter previsto dalla legge sullo sciopero – legge 146) sono state aperte (da cgil-cisl-uil) per dei motivi specifici sui trasferimenti ( si trovano anche sul blog RSU)
- l’accordo va al di la di tali motivi, aggiungendo i passaggi dei part time
- c’era gia un accordo sui part time, del 25 giugno 2007 , meno definito, ma autonomo
Essi dovevano essere tenuti separati e non usati per far votare a livello nazionale un accordo mettendo lavoratori contro lavoratori.

- accordo contraddittorio perché i punti x y z dell’ accordo sono in contraddizione . scritte sull’accordo ci sono già i motivi che negano già le COMPROVATE ragioni / esigenze tecnico / organizzative / produttive.

Ogni funzione e reparto può produrre poi motivi che al contrario documentano come lavoriamo oggi in WIND ( n trasferte , n incontri a Roma coi capi e viceversa ecc ) vicini ai clienti che stanno al NORD ( provisioning territoriale ) e/o attività non specifiche territoriali, ma … ecc

Ci spiegheremo meglio con gli avvocati , altrimenti scopriamo troppe carte

Martedì 12 febbraio Via Curiel, 23 Corsico
ore: 18 19.30
ci troviamo fuori dal cancello ore 17 45 per chi ha bisogno di un passaggio – sarà riportato a un BUS o Metrò.

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